L’accesso agli atti previsto dall’articolo 36 del Codice non va ricondotto ad una generica tutela del principio di trasparenza del procedimento amministrativo, ma all’esercizio del c.d. diritto di accesso difensivo. Lo ha ribadito il TAR Lazio – Roma con la Sentenza del 14/01/2025, n. 584, rigettando in tal modo la posizione assunta dall’Amministrazione impugnata secondo la quale, invece, il disposto dell’articolo 36, comma 1, del Codice sarebbe finalizzato alla tutela del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, ritenendo così che “nella fattispecie in esame l’oscuramento è ammissibile (si potrebbe dire quasi “doveroso”) anche in caso di (“mero”) pregiudizio ad interessi economici e commerciali (art. 5-bis c.2 lett. c) d.lgs 33/2013) non essendo richiesta la presenza dei più significativi segreti tecnici o commerciali (di cui all’art. 35, c. 4 lett. a) d.lgs 36/2023) o di un interesse industriale e commerciale (di cui all’art. 24, c. 6 lett. d))”.
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