I PARERI DEL MIT

La stazione appaltante può attivare il “quinto d’obbligo” soltanto se lo ha previsto nel bando

La norma del codice 36 ha copiato quella già presente nel codice 50 ma ci ha aggiunto, proprio in testa, la condizione per esercitare questa facoltà potestativa dell’amministrazione, di richiedere all’appaltatore prestazioni aggiuntive fino a un quinto dell’importo pattuito alle stesse condizioni contrattuali. Lo chiariscono due pareri del ministero delle Infrastrutture che ripercorrono l’evoluzione recente della normativa – di Gabriella Sparano

Nel Codice 36 il c.d. “quinto d’obbligo” può essere attivato solo se espressamente previsto nei documenti di gara iniziali e ricompreso nel valore complessivo dell’appalto. Esattamente, come la proroga.
Lo ha ribadito in maniera chiara il MIT con due recenti Pareri, il n. 2713 e il n. 2714, entrambi del 21 giugno 2024, che ripercorrono a tal fine sinteticamente l’evoluzione normativa del quinto d’obbligo dal precedente Codice 50 all’attuale Codice 36, passando per l’apporto interpretativo fornito dall’ANAC nel Bando tipo n. 1/2023.
Nel Codice 50, infatti, il quinto d’obbligo era contemplato nell’articolo 106, comma 12, a mente del quale “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.

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