LA COMUNICAZIONE DIFFICILE

Per FAQ e call center di ANAC non si può rettificare una procedura di gara nell’era della digitalizzazione. Ma non è vero

Le risposte a quesiti A.1 e A.2 del Servizio Digitalizzazione dei contratti pubblici sembrerebbero ammettere solo la rettifica amministrativa senza la possibilità di poterla pubblicare e con la necessità di riedire la gara. Questa interpretazione è confermata dai centralini dell’Autorità. In effetti non c’è un modulo ad hoc per correggere la procedure ma esiste una funzionalità “Rettifica avviso” con cui si può procedere. Ma non tutti la conoscono evidentemente anche dentro l’ANAC – di Gabriella Sparano

Una volta pubblicata, una procedura di gara può essere rettificata?
Prima della digitalizzazione, la risposta era affermativa e la modalità per farlo era semplice e chiara a tutti: adottato l’atto motivato che autorizzava la rettifica, essa veniva pubblicata nelle stesse forme e modalità dell’atto rettificato a cui accedeva (Gazzetta Ufficiale, GUUE, quotidiani a tiratura nazionale e locale).
Con la digitalizzazione, nella quale la pubblicazione viene effettuata attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e con la compilazione della scheda prescritta caso per caso dall’orchestratore, non appare immediatamente evidente se e come la rettifica possa essere effettuata.
Nessuna scheda, infatti, sembra consentirlo.
D’altrove, se ci atteniamo alle FAQ dell’ANAC, in particolare alla A.1 e alla A.2 del Servizio
Digitalizzazione dei contratti pubblici, sembrerebbe che, al di là della rettifica meramente amministrativa (ossia l’adozione di un atto amministrativo di rettifica dell’atto originario), non si abbia la possibilità di poterla poi pubblicare, con necessità di poter solo revocare e riedire la gara oggetto di rettifica.
Questa impressione, d’altra parte, viene rafforzata dal Contact Center dell’ANAC che, interpellato sul punto, è categorico nell’affermare che dal 1° gennaio 2024 non si può rettificare nulla.
Eppure, la rettifica è un evento fisiologico all’interno una procedura di gara, che può rendersi necessaria anche per disporre una mera proroga del termine di scadenza. Proroga che, infatti, non solo è consentita dall’articolo 92 del Codice degli appalti, nelle casistiche in esso previste, ma anche nello stesso Bando tipo n. 1/2023, che impone alla stazione appaltante di prorogare la scadenza di una procedura di gara in caso di malfunzionamento della piattaforma, per consentire agli operatori economici di potervi partecipare nel momento in cui il malfunzionamento viene eliminato.
E quindi, qual è la risposta?
Chiaramente, la risposta non può che essere affermativa anche nell’era della digitalizzazione e non potrebbe essere diversamente. Effettivamente, non c’è una scheda specifica per essa nell’orchestratore, ma esiste la funzionalità “Rettifica avviso”, attraverso la quale è possibile rettificare l’avviso già
pubblicato a seconda se in ambito nazionale o europeo.
Basterebbe maggiore informazione e forse maggiore formazione di tutti gli operatori a vario titolo negli appalti pubblici.

Questo contenuto è riservato agli abbonati

Accedi per continuare nella lettura.

Non hai ancora un abbonamento?

Abbonati ora o richiedi la demo gratis per 10 giorni!

GS

In archivio
IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CDM
di Giorgio Santilli
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.

di Gabriella Sparano
L’articolo 15, infatti, si arricchisce, al comma 2, di un ulteriore periodo (non previsto nello schema di correttivo) il quale prevede che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”. E’ una previsione che, probabilmente, mira a venire incontro alle difficoltà lamentate da tante stazioni appaltanti.
TAR Basilicata-Potenza
di Gabriella Sparano
A smentire la suddetta doglianza, in verità, sarebbe bastato ricordare che la contestata disposizione altro non è che la pedissequa ripetizione di quanto contenuto nel Bando tipo dell’ANAC n. 1/2023, a cui, ai sensi dell’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 83 del Codice, le stazioni appaltanti devono attenersi, salvo che non abbiano espressamente motivato, nella delibera a contrarre, le deroghe ad esso apportate. Pertanto, il ricorrente, avrebbe dovuto impugnare anche il Bando tipo che vi dava fondamento e legittimazione.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
di Gabriella Sparano
Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
TAR LAZIO
di Gabriella Sparano
È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
CONGIUNTURA
Frena la produzione industriale dell’eurozona che ad aprile torna con il segno negativo. Le stime preliminari diffuse da Eurostat mostrano una flessione congiunturale dello 0,1%, dopo l’aumento dello 0,5% a marzo, e ben più ampio è l’arretramento su base annua con -3% rispetto ad aprile 2023. Nell’intera Unione Europea la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto al mese di marzo e calata del 2% su base annua.  In Italia rispetto a marzo 2024 si è registrata una flessione dell’1% (dopo -0,5%) e del 2,9% rispetto ad aprile 2023 dopo il  -3,2%…